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Approvazione dei prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego.
IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
visto l'art. 142, comma 6, del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada;
Visto l'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, come modificato dall'art. 197 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 1996, n. 610;
Considerato che l'art. 345 del regolamento, come modificato dall'art. 197 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, prevede che in sede di approvazione delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità deve essere disposto che al valore di velocità rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con minimo 5 km/h;
Considerato che negli anni scorsi sono state approvate solo apparecchiature con tolleranze strumentali inferiori al 5%;
Visti i pareri n. 85 e n. 201 espressi dalla V sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle adunanze rispettivamente in data 17 maggio 1995 e 19 giugno 1996 circa l'opportunità di eseguire la verifica delle apparecchiature approvate nel corso degli anni trascorsi valutando anche la possibilità di revocare approvazioni di apparecchiature tecnologicamente superate;
Attesa la necessità di uniformare i comportamenti degli organi di Polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature di che trattasi e dei costruttori delle stesse apparecchiature, nonché attuare quanto espresso nei citati pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

DECRETA:

Art. 1
Tutti i decreti di approvazione delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità devono intendersi modificati con l'aggiunta del seguente periodo: "Nell'impiego del presente apparecchio, per gli accertamenti della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale".
Art. 2
A decorrere dal 1 Giugno 1998 tutte le approvazioni di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità rilasciate prima del 31 dicembre 1980 sono revocate. I costruttori delle apparecchiature e degli altri soggetti interessati che intendono mantenere in commercio dispositivi approvati prima del 31 dicembre 1980 devono avanzare istanza di convalida della approvazione a suo tempo rilasciata, all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale presso il Ministero dei Lavori Pubblici, almeno tre mesi prima del 1 giugno 1998, seguendo la procedura prevista dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Dispositivi la cui approvazione è revocata non possono essere più impiegati per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità.
Art. 3
Le approvazioni di apparecchiature per l'osservanza dei limiti di velocità concesse a decorrere dal 1 gennaio 1981 decadono venti anni dopo il loro rilascio. Per la convalida di approvazione si applica la procedura descritta all'art. 2 con domanda avanzata dagli interessati sei mesi prima della decadenza.
Art. 4
Gli organi di Polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati gli estremi di approvazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici e rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997
Il ministro : Costa
registrato alla Corte dei Conti il 21 novembre 1997
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 324


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