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Decreto Ministero della Giustizia 29/12/2006 (G.U. 30/12/2006 n. 302)

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni del codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Articolo 1

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni, è aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

2. Dall'adeguamento di cui al comma precedente sono escluse le sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli 116, comma 13 bis, e 126 bis, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da Euro 21 a Euro 85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 22 a Euro 88;

Ove era prevista la sanzione da Euro 34 a Euro 138 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 35 a Euro 143;

Ove era prevista la sanzione da Euro 35 a Euro 143 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 36 a Euro 148;

Ove era prevista la sanzione da Euro 43 a Euro 85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 45 a Euro 88;

Ove era prevista la sanzione da Euro 65 a Euro 262 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 67 a Euro 271;

Ove era prevista la sanzione da Euro 68 a Euro 275 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 70 a Euro 285;

Ove era prevista la sanzione da Euro 70 a Euro 280 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 73 a Euro 290;

Ove era prevista la sanzione da Euro 71 a Euro 286 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 74 a Euro 296;

Ove era prevista la sanzione da Euro 85 a Euro 172 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 88 a Euro 178;

Ove era prevista la sanzione da Euro 107 a Euro 214 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 111 a Euro 222;

Ove era prevista la sanzione da Euro 131 a Euro 524 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 136 a Euro 543;

Ove era prevista la sanzione da Euro 132 a Euro 530 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 137 a Euro 549;

Ove era prevista la sanzione da Euro 138 a Euro 550 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 143 a Euro 570;

Ove era prevista la sanzione Euro 143 a Euro 573 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 148 a Euro 594;

Ove era prevista la sanzione da Euro 250 a Euro 1.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 259 a Euro 1.036;

Ove era prevista la sanzione da Euro 271 a Euro 1.084 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 281 a Euro 1.123;

Ove era prevista la sanzione da Euro 282 a Euro 1.128 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 292 a Euro 1.169;

Ove era prevista la sanzione da Euro 300 a Euro 1.501 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 311 a Euro 1.555;

Ove era prevista la sanzione da Euro 327 a Euro 1.311 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 339 a Euro 1.358;

Ove era prevista la sanzione da Euro 343 a Euro 1.377 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 355 a Euro 1.427;

Ove era prevista la sanzione da Euro 357 a Euro 1.433 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 370 a Euro 1.485;

Ove era prevista la sanzione da Euro 564 a Euro 2.257 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 584 a Euro 2.338;

Ove era prevista la sanzione da Euro 600 a Euro 3.003 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 622 a Euro 3.111;

Ove era prevista la sanzione da Euro 652 a Euro 2.620 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 675 a Euro 2.714;

Ove era prevista la sanzione da Euro 656 a Euro 2.628 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 680 a Euro 2.723;

Ove era prevista la sanzione da Euro 657 a Euro 2.653 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 681 a Euro 2.749;

Ove era prevista la sanzione da Euro 683 a Euro 2.736 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 708 a Euro 2.834;

Ove era prevista la sanzione da Euro 688 a Euro 2.754 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 713 a Euro 2.853;

Ove era prevista la sanzione da Euro 716 a Euro 2.867 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 742 a Euro 2.970;

Ove era prevista la sanzione da Euro 800 a Euro 3.200 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 829 a Euro 3.315;

Ove era prevista la sanzione da Euro 1.000 a Euro 10.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.036 a Euro 10.360;

Ove era prevista la sanzione da Euro 1.128 a Euro 4.515 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.169 a Euro 4.678;

Ove era prevista la sanzione da Euro 1.500 a Euro 6.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.554 a Euro 6.216;

Ove era prevista la sanzione da Euro 1.549 a Euro 6.197 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.605 a Euro 6.420;

Ove era prevista la sanzione da Euro 1.626 a Euro 6.507 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.685 a Euro 6.741;

Ove era prevista la sanzione da Euro 1.693 a Euro 6.774 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.754 a Euro 7.018;

Ove era prevista la sanzione da Euro 2.257 a Euro 9.032 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 2.338 a Euro 9.357;

Ove era prevista la sanzione da Euro 4.000 a Euro 16.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 4.144 a Euro 16.576.

 
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