Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4/6/2008 prot.47276
Apparecchiatura semaforica T-RED (V.s. nota prot. 2625 del 14 febbraio 2008)
Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25/09/2008 prot.75730
Richiesta di parere su modalità di espletamento servizio autovelox
In via preliminare si fa presente che le circolari richiamate nella richiesta in oggetto non sono state emanate dal Ministero scrivente, bensì dal Ministero dell’Interno, pertanto per una più corretta interpretazione ed applicazione delle stesse si consiglia di interpellare direttamente il medesimo Ministero.
Per quanto di conoscenza e competenza in materia da parte di questo Ufficio, con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si premette quanto segue.
L’art. 3 c. 1, lett. b), del DL n. 117/2007, convertito con L n. 160/2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.
Le modalità di impiego sono state stabilite con Decreto 15.08.2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e c).
In occasione di espletamento dell’attività di accertamento ai sensi dell’art. 142, con postazione temporanea presieduta da un organo accertatore utilizzando una vettura civetta privata, anche se debitamente presegnalata, tale attività potrebbe essere riconosciuta illegittima dagli Organi giurisdizionali competenti, in quanto i medesimi Organi potrebbero riconoscere alla parte ricorrente la mancata “ percezione visiva” della presenza della postazione di controllo” e, pertanto, di non soddisfare totalmente il requisito della “ visibilità” richiesto come “condicio sine qua non”, ai fini della validità della procedura di accertamento disciplinata dalla legge sopra citata.
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