Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Prot. 75753 del 23 settembre 2008
Oggetto: autorizzazione prefettizia per accertamento remoto della velocità a mezzo autovelox ex Legge 168/2002.
Con riferimento alla nota in oggetto si chiarisce che solo per accertamenti di cui alla lettere f), del comma 1 bis dell’art. 201 del Codice della Strada, è necessario il preventivo decreto prefettizio di individuazione della strada o tratto di strada di tipo C o D, in quanto è previsto l’impiego di apparecchiature e funzionamento automatico senza la presenza dell’organo di polizia stradale.
Per gli accertamenti di cui alla lettera e) dello stesso comma non occorre alcun provvedimento in quanto l’attività è svolta direttamente dell’organo di polizia stradale che gestisce sul posto le apparecchiature di rilevamento, su qualsiasi tipo di strada.
Per entrambe le modalità non vi è obbligo di contestazione immediata.
La norma del richiamato articolo 4 del D.L. 121/2002 e seguenti modifiche, disciplina l’attività di controllo a distanza del traffico finalizzata all’accertamento degli illeciti di cui agli artt. 142 e 148 e176 C.d.S., cioè l0installazione e l0impiego di dispositivi che siano in grado di rilevare, anche in modo automatico, le violazioni senza la presenza o l'intervento contestuale dell’operatore preposto al controllo, che effettua una costante attività di monitoraggio del traffico a distanza, di accertare l’illecito in un luogo diverso da quello in cui esso si sviluppa e nel momento in cui si compie.
Occorre precisare, tuttavia, che la disposizione dell’articolo 4 non sostituisce le norme generali del codice della strada in materia di accertamento degli illeciti; piuttosto, le integra prevedendo una procedura speciale per l’attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato senza il diretto intervento di un operatore di polizia stradale, ed introducendo un’espressa eccezione al principio della contestazione immediata di cui all’art. 200 C.d.S., quando l’accertamento avviene su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi, è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada. Per questa ragione, fuori dei casi descritti dalla norma, è possibile continuare ad utilizzare sistemi di misurazione della velocità ovvero di rilevamento o di documentazione degli illeciti avendo riguardo alla disciplina generale del codice della strada. Pertanto, a prescindere dalla tipologia delle strade, l’esercizio dei dispositivi finalizzati al rilevamento delle infrazioni di cui all’art. 142 non richiede l’autorizzazione prefettizia qualora l’accertamento si svolga con la presenza in loco degli organi di polizia stradale.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)
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