Novità legislativa
Nel più assoluto silenzio, anche degli stessi addetti ai lavori, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006 il testo del seguente DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n.40
Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.
Per effetto della data di pubblicazione, il testo entrerà in vigore a partire dal 02 marzo 2006 .
Con esso viene modificato l'articolo 23 della legge 23 novembre 1981 n. 689 che, prima dell'entrata in vigore dell'odierno decreto, è (era):
Art. 23. - Giudizio di opposizione. (1)
Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile.
L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione (dal 2 marzo 2006: appellabile ) , convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa alla udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese di procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione (dal 2 marzo 2006: comma abrogato).
Le parti colorate con l'evidenziatore giallo sono quelle interessate dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo.
Quali le conseguenze? Primissime riflessioni.
E' fin troppo evidente che presso la Suprema Corte al Palazzaccio non ne potevano più di cassare sentenze che, da sole rappresentano, spesso, veri e propri oltraggi alla Giurisprudenza e al buon senso. La Corte ha visto a dismisura crescere il proprio lavoro solo per riaffermare principi di diritto chiarissimi, spesso ovvi, artatamente e puntualmente disapplicati da una parte (per fortuna solo una parte) di Giudici di Pace che hanno creduto di poter fare le leggi invece di limitarsi ad applicarle.
Ma la Corte di Cassazione ha di meglio e di più da fare. Non ultime le recenti attribuzioni che le sono state imposte con la legge sulla inappellabilità delle sentenze di assoluzione. E così, salta la inappellabilità delle sentenze (e delle ordinanze) del Giudice di Pace nell'ambito dello speciale procedimento giudiziario previsto dalla Legge 689/81.
Dal 2 marzo, quando una sentenza del nostro Giudice di Pace non convince per forma e sostanza, ci si potrà rivolgere al Tribunale, secondo le norme di cui agli artt. 339 e seguenti del Codice di procedura civile.
Tuttavia l'Amministrazione non avrà più la possibilità di costituirsi a mezzo di un proprio funzionario e il trasgressore quella di costituirsi senza un avvocato.
Ecco dunque che la figura dell'avvocato d'ufficio (inteso come Ufficio di Polizia Municipale/Locale) non sarà più un "optional" come è stato sino ad ora. Praticamente si abbassa la soglia per ricorrere alla decisione avversa del Giudice di Pace, ma questo varrà sia per l'Organo accertatore che per il trasgressore. Per gli stessi avvocati si apre un'altro ' fronte di attacco ' alla Polizia Municipale, un fronte più a portata di mano. Mentre, infatti per ricorrere in Cassazione, era necessario un avvocato che ne avesse la facoltà, e spesso tali professionisti hanno fatto una prima selezione delle cause evitando di fare ricorsi temerari, con le nuove possibilità di legge qualsiasi avvocato potrà proporre al soccombente di andare sino in fondo al contenzioso, anche con una modica spesa.
C'è da aspettarsi, quindi, una bella mole di maggior lavoro per l'Ufficio contenzioso della P.M. e da convincere le Amministrazioni a creare un apposito fondo per le spese legali perché non sarebbe affatto dignitoso per l'Ente non costituirsi in giudizio dopo una sentenza favorevole del Giudice di prima cura.
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n.40
testo in vigore dal: 2-3-2006
Art. 26
Modifiche all'articolo 23 della legge 23 novembre 1981, n. 689 1. All'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto comma, le parole: «ricorribile per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appellabile»; b) l'ultimo comma e' abrogato.
Nota all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se il ricorso e' proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilita' con ordinanza ricorribile per cassazione. Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'art. 163-bis del codice di procedura civile. L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo' disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito dopo depositata in cancelleria. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. Con la sentenza il giudice puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.».
testo in vigore dal: 2-3-2006
Art. 27
Disciplina transitoria
1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente. 2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato e' stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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