Il portale per la Polizia Municipale dei piccoli comuni italiani
No banner in farm
Leggi e decreti
Circolari Ministeriali
Corte Costituzionale
Cassazione Civile
Decreto del Prefetto
Corte dei Conti
Giudici di Pace
Ministero dell'Interno
Ministero Trasporti
Polizie locali-Prefetture
Patente a Punti
Codice della Strada
Importo sanzioni
Dispositivi Tecnici
Approfondimenti
Consultazione verbali
Editoriali
Forum
Iscrizione Newsletter
L'esperto risponde
Pubblicità
Home

Ricerca nel sito:
 
EVENTI DA NON PERDERE
 Evento
Non ci sono eventi da segnalare in questo momento
INFORMAZIONI AGLI UTENTI
 Consultazione verbali
Accedi alle informazioni sul verbale che hai ricevuto dai Comuni convenzionati col servizio gestito dalla Euten Srl.
 Patente a punti
Modulo di comunicazione dati del conducente, si può stampare e compilare pronto per l`invio al Comando di P.M.
 Ricorsi avverso verbali CdS
Prospetto riassuntivo delle procedure concernenti le violazioni al codice stradale ed i possibili ricorsi.


 
Circolare del prot. n. MOT3/3021/M330 - 20 Agosto 2003

Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Prot.n.MOT3/3021/M330

Oggetto: Recupero di nove punti per la patente di guida, a seguito della frequenza di specifici corsi.

A seguito dall'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto legge 30 giugno 2003, n. 151, sono state diffuse alcune interpretazioni, a mezzo organi di stampa, secondo le quali talune categorie di conducenti, seppure professionali, sarebbero penalizzate per quanto attiene la possibilità di recuperare 9 punti a seguito della frequenza di specifici corsi.
In particolare, la locuzione "unitamente" aggiunta in sede di conversione all'art. 7, lettera c), del decreto legge citato darebbe luogo, per taluni, ad un'interpretazione in base alla quale il recupero dei nove punti è possibile solo quando concorrono congiuntamente le due condizioni del possesso della patente e del possesso del certificato di abilitazione professionale.
Al riguardo è opportuno evidenziare che una interpretazione siffatta, oltre a risultare restrittiva, appare anche incoerente, in quanto creerebbe, all'interno della categoria dei conducenti professionali, discriminazioni assolutamente ingiustificate ed in controtendenza con lo spirito della norma che ha evidentemente voluto porre una particolare attenzione a tutti coloro che, a qualunque titolo, esercitano un'attività professionale attraverso l'uso di veicoli a motore.
A parere dello scrivente Dipartimento, quindi, la locuzione "unitamente" non va interpretata nel senso sopradescritto, ma si riferisce esclusivamente alla contemporaneità del possesso del CAP di tipo KB e della patente B che, solo se congiunti, consentono una guida professionale, mentre non va riferita ai titolari di patenti di categoria C, C+E, D e D+E che consentono una guida professionale anche se non collegate con il relativo certificato di abilitazione professionale.
In conclusione, quindi, la possibilità di recupero dei nove punti è consentita ai titolari di patente C, C+E, D, D+E anche se gli stessi non siano titolari del relativo certificato di abilitazione professionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo FUMERO)


Indietro
 
  Disclaimer | Copyright ®