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Circolare Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Livorno 28/06/2006
CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
DIFESA IN GIUDIZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 27/05

Si sono riuniti! Coloro che contano nel campo delle attività di polizia stradale della Regione Toscana si sono riuniti presso la Prefettura di Pistoia per "per parlare, giudicare, valutare e provvedere" - "Tutti intorno al capezzale di un malato molto grave anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto" come ebbe a dire il dotto(r) Edoardo Bennato.

Naturalmente tra i dotti medici e sapienti non vi era nessun rappresentante della Polizia Locale, è ovvio!

Ma veniamo ai fatti.

Come si legge dalla circolare emessa dalla Prefettura di Livorno, il 28 giugno scorso, presso la sede della Prefettura di Pistoia, si sono riuniti i Dirigenti delle Aree di gestione del sistema sanzionatorio e i Vice Prefetti Vicari della Toscana con la partecipazione del Comandante del Compartimento della Polizia Stradale per la Toscana, accompagnato dal Comandante della Sezione di Pistoia nonché rappresentanti dell' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze.

Il motivo era quello di concordare ed uniformare le loro azioni e decisioni sui temi :

1. accertamento delle violazioni dei limiti di velocità con l'impiego di dispositivi elettronici;
2. rapporti con i Giudici di Pace;
3. modifiche apportate all'art. 23 della legge 24.11.1981 0.689 dal D.Lgs.2.2.2006 n. 40;
4. programmi informatici per la gestione dei procedimenti amministrativi.

E' immediata la constatazione che nessun rappresentante della Polizia Locale sia stato invitato soprattutto in considerazione del fatto che i "bacchettati", al termine della riunione, risulteranno proprio tali corpi, come sempre ritenuti colpevoli di fare con troppa leggerezza il loro lavoro o, addirittura, con vera e propria negligenza se, in conclusione, i convocati hanno sentito il bisogno di raccomandare a tutti gli organi di polizia stradale

  • di essere più ligi alla normativa sulla contestazione immediata, a meno che il fermato non fugga, o non si possa proprio fermarlo mediante inseguimento o non so cosa...;

  • di non tendere agguati ai poveri automobilisti proprio mentre sono in pieno compimento del loro italico dovere di battere i loro personali record "da casello a casello" , mediante nascondimento dello strumento di accertamento e tortura denominato autovelox. Gli astanti ammettono che nessuna legge impedisca di non farsi notare troppo mentre si compiono gli accertamenti, ma certamente rendersi visibili da lontano serve a fare giusta prevenzione per chi ti vede da lontano, rallenta, magari di colpo, ti passa a fianco a 30 all'ora con un sorriso da ebete che ti dice "ti ho fregato! str..." e poi riprende la sua folle corsa ad occupare il suo posto nell'elenco delle centinaia di migliaia di incidenti all'anno o tra i 7000 morti della strage stradale.

  • di usare gli strumenti in maniera conforme all'omologazione di cui devono disporre...

  • e, dulcis in fundo, di non mandare gente qualsiasi a fare gli accertamenti, ma devono andarci i Vigili. Non si può mandare a fare le multe le zie, gli operai del comune o l'assessore! Naturalmente il riferimento è alle ditte di noleggio o di servizio specie in relazione all'utilizzo dei dispositivi in sede fissa che operano senza la presenza degli Agenti. In questo caso vi è l'obbligo per l'Organo accertatore di estrarre in prima persona i dati dallo strumento e di valutare, senza intermediari, ogni dato scaturente dallo strumento per una validazione preliminare prima dell'inizio dell'iter amministrativo.

In ultimo ricordano che il responsabile solidale non è tenuto a comunicare il nome del conducente prima della definizione del procedimento amministrativo e giudiziario. Dunque cosa ne sarà della dicitura presente sui nostri verbali secondo la quale "entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, la SV dovrà comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione..." dovrà essere sostituita con un'altra che dica: "entro 30 giorni dalla definizione del procedimento amministrativo o giurisdizionale relativo al presente verbale, la SV dovrà comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione..."

E poi, ancora questa assurda questione dell'utilizzo degli autovelox da parte delle Amministrazioni locali nell'ottica di reperimento di risorse finanziarie. Ma egregi Signori, Dotti e Sapienti, se pure fosse, se così fosse e gli strumenti fossero utilizzati anche per quello, ma cosa ci sarebbe di male?! Ce lo volete spiegare una volta per tutte? Nessuno obbliga gli automobilisti ad adottare il più pericoloso dei comportamenti possibili sulle strade. E' un comportamento del tutto volontario che si perpetra tra gli automobilisti perché sanno di poter contare sui ricorsi. A nulla serve l'introduzione della patente a punti se poi si inviano segnali che i trasgressori sono i Vigili. Ma se pure mettessimo gli autovelox, tanti, solo per fare cassa, cosa impedirebbe agli automobilisti di adottare il più semplice dei mezzi per fregarli tutti: il rispetto dei limiti di velocità? Combattere un comportamento socialmente pericoloso, mortale, addirittura, traendone in più beneficio per la collettività è moralmente riprovevole. Voi volete volete convincerci che lo sia, ma io penso che siano i Vostri dubbi, le Vostre esitazioni o falsi pietismo benevolenza verso gli automobilisti indisciplinati ad essere pericolosa. Concludo l'argomento con un parallelo... non è forse inasprendo la lotta agli evasori fiscali che il Governo Prodi ha deciso di fare cassa?

Di positivo c'è che, in questo caso, è stata evitata alle Polizia Locali l'umiliazione della segregazione sulle strade urbane e di minore importanza viaria che, invece, non è stata risparmiata da numerosi altri Prefetti in tutta Italia secondo un unico disegno complessivo veramente strano per tempestività e coincidenza... Ma di questo parleremo in altra parte del nostro sito.

T. Santoro


Il Testo della Circolare emessa dalla Prefettura di Livorno al termine della riunione

Refettura - Ufficio territoriale del Governo di Livorno - Circolare del 28 giugno 2006

In riferimento alle problematiche in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Come già enunciato durante precedenti riunioni intercorse con codesti Uffici, i Dirigenti delle Aree di gestione del sistema sanzionatorio e i Vice Prefetti Vicari della Toscana si sono recentemente riuniti presso la Prefettura di Pistoia al fine di elaborare comportamenti comuni in ordine ali 'utilizzo dell' autovelox e alla difesa in giudizio dell' Amministrazione, nonché per esaminare la recente riforma che ha introdotto l'appello avverso le sentenze del Giudice di Pace.
Nel corso della riunione è emersa una opinione comune articolata attorno ad alcuni punti fermi:

1) a parere degli Uffici intervenuti, la legge 168/2002 comporta che la contestazione non immediata possa aversi, salvo casi particolari, solo nelle strade identificate dai Decreti Prefettizi; al di fuori di tale ambito la contestazione immediata deve essere la regola, salvo casi eccezionali (a titolo esemplificativo: la fuga del mezzo, l'eccessiva velocità, tale da rendere impossibile l'inseguimento, la contemporanea o immediatamente precedente contestazione ad altro veicolo) debitamente dimostrati;

2) per quanto nessuna norma imponga agli agenti la visibilità - ma sul punto si assiste ad un dibattito dottrinale e giurisprudenziale - appare opportuno che gli agenti operanti siano riconoscibili e visibili, onde evitare nel cittadino la sensazione - certamente erronea - di "agguati";

3) le apparecchiature devono essere utilizzate in modo assolutamente conforme alle disposizioni dei competenti Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture relative alla possibilità o meno di utilizzo senza personale, alle modalità di revisione ecc.: di tale utilizzo dovrà essere dato conto nel verbale e, soprattutto, nelle controdeduzioni ai ricorsi presentati dai cittadini;

4) gli accertamenti dovranno essere 'svolti dal personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, non potendosi delegare, fatta eccezione per l'attività di sviluppo delle fotografie accertanti l'infrazione (cosi la Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza n.. 16713 del 7.11.2003) a soggetti privati la verifica delle infrazioni.

Di conseguenza questa Prefettura accoglierà i ricorsi in tutti quei casi in cui l'organo accertatore non avrà confermato - possibilmente nel verbale - l'uso conforme all'omologazione delle apparecchiature utilizzate oppure in cui la contestazione non sarà stata immediata senza che tale omissione sia giustificata da circostanze esplicate nel verbale o, anche, in cui gli accertamenti siano svolti da personale non compreso nell'art. 12, con la sola eccezione dei c.d. ausì1iari del traffico e anche in questo caso nei limiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza.

Si ritengono altresì senz'altro opportune la "visibilità" e la "riconoscibilità" degli agenti che accertano le infrazioni. Quanto all'attività di difesa in giudizio della Pubblica Amministrazione si rappresenta quanto segue:

1) 'Questo Ufficio non può prescindere dalla collaborazione dei Comandi accertatori per difendere in giudizio gli atti dell'Amministrazione; pertanto oltre a delegare - nelle ipotesi di contestazioni meramente "tecniche" dei verbali - la suddetta difesa, questo Ufficio si riserva di richiedere ai Comandi interessati anche il deposito degli atti presso le varie cancellerie;

2) il rappresentante dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato presente alla riunione presso la Prefettura di Pistoia ha evidenziato la scarsa chiarezza delle disposizioni legislative in proposito, tanto da potersi affermare, fino a successivi chiarimenti giurisprudenziali, finanche l'incertezza in ordine al Tribunale effettivamente competente (quello del luogo della violazione o - in virtù del foro erariale - il Tribunale di Firenze).
Inoltre è tutta altro che definita la questione delle spese di giudizio in caso di sconfitta in appello dell'Amministrazione che abbia proposto l'impugnazione di ordinanze prefettizie di conferma di verbali delle Polizia Municipali.
Ci si riserva sul punto di comunicare le ulteriori precisazioni della competente Avvocatura.

Da ultimo si ricorda che secondo la sentenza 27/2005 della Corte Costituzionale, il proprietario dell' auto non è tenuto a dichiarare i dati personali del conducente prima della conclusione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali
("In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione"); 
di conseguenza, qualora siano elevati verbali ex 126 bis I 180 comma 8 riferite ad infrazioni ancora sub iudice, questa Prefettura provvederà al loro annullamento in autotutela, annullamento che tuttavia non impedirà al competente Comando di procedere ad una nuova contestazione una volta definito il procedimento amministrativo e/o giurisdizionale.

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Area Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio
Pro. 0006439/2006-03-14/ Area lI!

Pistoia, 22 MAR, 2006

ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO DELLA TOSCANA
ALL' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
LORO SEDI FIRENZE
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER LA TOSCANA FIRENZE

OGGETTO: trasmissione del resoconto dell'incontro di lavoro sul tema del codice della strada tenuto; il 14.3,2006

Si trasmette il resoconto dell'incontro, tenutosi presso questa Prefettura, nel corso del quale sono state esaminate le tematiche ritenute maggiormente meritevoli di attenzione in materia di circolazione stradale nonché le questioni di particolare problematicità connesse all'applicazione delle recenti innovazioni apportate all'art. 23 della legge n.689 del 1981 dal D,Lgs.vo n.40 del 2006. Come d'intesa, si allega anche la lettera inviata al Ministero dell'Interno con la quale viene riferito in ordine ai contenuti della riunione ed alle determinazioni concordate.

Il giorno 14 marzo 2006, alle ore 10.00, presso la sede della Prefettura di Pistoia, si è tenuto un'incontro dedicato all'esame delle seguenti tematiche:
1. accertamento delle violazioni dei limiti di velocità con l'impiego di dispositivi elettronici;
2. rapporti con i Giudici di Pace;
3. modifiche apportate all'art. 23 della legge 24.11.1981 0.689 dal D.Lgs.2.2.2006 n. 40;
4. programmi informatici per la gestione dei procedimenti amministrativi.

Hanno preso parte all'incontro i Viceprefetti Vicari, i Dirigenti delle competenti Aree delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo della Toscana, il Comandante del Compartimento della Polizia Stradale per la Toscana, accompagnato dal Comandante della Sezione di Pistoia nonché l'Avvocato Gramaglia, unitamente ad altri legali, quale rappresentante dell' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze.
In apertura dei lavori, il Prefetto di Pistoia dr. Recchioni, nell'evidenziare la rilevanza che la materia del Codice della Strada assume per l'attività delle Prefetture, ha fatto presente che tale iniziativa di studio è stata organizzata nell'intento di sviluppare un approfondimento congiunto sulle tematiche ritenute meritevoli di maggiore attenzione in materia di circolazione stradale nonché di promuovere un reciproco scambio delle concrete esperienze che ciascuna Prefettura ha maturato in tale settore.

Successivamente, il Prefetto ha lasciato la seduta per concomitanti impegni istituzionali ed il Viceprefetto Vicario di Pistoia dr Pizzi ha aperto il dibattito sulle questioni concordate.

Nel corso dell'incontro sono state affrontate le seguenti tematiche:

1. Accertamento delle violazioni concernenti i limiti di velocità con l'impiego di dispositivi elettronici:
Il Comandante del Compartimento della Polizia Stradale per la Toscana. Dirigente Superiore dr Tinti, ha relazionato in ordine all'organizzazione dei servizi istituzionali espletati dalla specialità ai fini della sicurezza della circolazione stradale, con particolare riferimento all'impegno profuso nell'attività di prevenzione e di repressione delle violazioni dei limiti di velocità mediante l'utilizzazione di apparecchi elettronici.
E' stato rilevato che tutti i controlli in materia di "eccessi di velocità" debbono essere inquadrati nel contesto delle azioni volte sia alla diminuzione delle cause di incidentalità sia alla sa1vaguardia della sicurezza della circolazione stradale e non, invece, nell'ottica di reperimento di risorse finanziarie.
In tale quadro, quindi, è stato fatto presente che acquistano particolare valenza le contestazioni immediate delle condotte pericolose ed eccedenti i limiti di velocità previsti nonché la scelta delle fasce orarie e delle località ove vengono effettuati i controlli con i dispositivi elettronici.
Al riguardo, è emerso che le Prefetture, chiamate a pronunciarsi sulle eccezioni di illegittimità dei verbali di accertamento sollevate dai ricorrenti in ordine alla carenza della contestazione immediata delle violazioni nei confronti dell'effettivo trasgressore, assumono decisioni, sostanzialmente in sintonia con le recenti direttive impartite dal Ministero dell'Interno e con indirizzi della giurisprudenza di legittimità.
Salve le ipotesi previste dall'art. 201,comma l-bis C.d.S., in cui la contestazione immediata delle violazioni ex-art. 142 C.d.S. non è necessaria, come nel caso di infrazione accertata, con dispositivi elettronici, sulle strade individuate con decreto prefettizio emanato ai sensi del D.L. 20.6.2002 n. 121, è stata evidenziata la necessità che nei casi diversi il verbale di accertamento debba contenere l'indicazione dei motivi oggettivi che hanno reso impossibile la fermata del veicolo e la contestazione immediata dell'infrazione.
È stato fatto presente che, ove questo non dovesse emergere dai verbali, l'attività di esame in sede di contenzioso. non potrà che essere valutata alla luce delle circostanze oggettive di tempo e di luogo in cui è stato è stato effettuato l'accertamento e cioè tenendo conto, in sintonia con lo spirito e la lettera delle norme, dell'impossibilità della contestazione immediata in concreto riconducibile alla velocità del mezzo, alle caratteristiche tecniche ed alle condizioni della strada.

2. Rapporti con i Giudici di Pace
E' stata ravvisata l'opportunità che da parte delle Prefetti-Uffici territoriali del Governo siano forniti utili indicazioni agli organi statali ed agli enti locali. deputati ai servizi di polizia stradale, affinché tengano conto degli orientamenti espressi dai Giudici di Pace, in sede di contenzioso sui verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S.

3. modifiche apportate all'art. 23 della legge 24.11.1981, n. 689 dal D.L.gs 2.2.2006, n. 40. Il rappresentante dell' Avvocatura Distrettua1e dello Stato ha riferito in ordine alle problematiche applicative conseguenti alle recenti innovazioni introdotte dal D.Lgs.vo n. 40 del 2006 per effetto delle quali, come noto, potrà essere proposto il rimedio impugnatorio dell'appello ~ avverso le ordinanze emesse e le sentenze pronunciate dai Giudici di Pace, ai sensi dell'art. 23 della legge 11.689/1981, in materia di sanzioni amministrative.
L'Avvocato Gramaglia ha illustrato il contenuto della circolare n. 131/2006 in data 22.2.2006 dell' Avvocatura Generale dello Stato, consegnata ai presenti, secondo la quale, dopo aver precisato a quali provvedimenti giurisdizionali si applicano le nuove disposizioni, viene fatto presente che "... le sentenze soggette al nuovo regime impugnatorio dovranno essere trasmesse con sollecitudine "all'Avvocatura Generale o alle competenti Avvocature Distrettuali per le valutazioni conseguenti."
A tal proposito, il medesimo Avvocato ha evidenziato che, in sede di prima attuazione della nuova normativa, le questioni controverse da dirimere riguarderanno verosimilmente sia la definizione dell'autorità giudiziaria territorialmente competente a conoscere dell'appello proposto, in relazione al c.d. "foro dello Stato" (R.D.30.10.1933 n. 1611) sia l'individuazione del soggetto incaricato di curare l'esecuzione degli adempimenti processuali necessari per l'instaurazione del gravame nonché di provvedere alla successiva rappresentanza in giudizio per la trattazione della causa.
Dalla discussione è stato rilevato che un ulteriore profilo di problematicità per le ripercussioni che si rifletterebbero sull'attività della Prefettura, potrebbero determinarsi qualora, in deroga alla vigente regola del "foro erariale", dovesse essere riconosciuta l'applicazione delle norme ordinarie sulla competenza territoriale con la conseguenza di dover assicurare la rappresentanza della Prefettura, parte attrice ovvero convenuta in sede di appello, avanti ai giudici territorialmente competenti in relazione al luogo della commessa violazione.
Il citato Avvocato ha soggiunto che le soluzioni delle anzidette questioni potranno essere ricercate alla luce dalla concreta esperienza processuale che verrà maturando per effetto delle impugnazioni che saranno proposte.
In sintonia con la citata circolare dell'Avvocatura Generale, ed in attesa di specifiche indicazioni che eventualmente saranno fornite dal Ministero dell'Interno, è stata concordata l'opportunità di procedere nell'immediato ed in via provvisoria, secondo le seguenti modalità:
> la Prefettura formulerà all'Avvocatura Distrettuale di Firenze la proposta di presentare l'appello avverso quelle sentenze dei Giudici di Pace che riterrà meritevoli di :impugnazione, trasmettendo tutti gli atti, completi delle controdeduzioni esplicative dei motivi di gravame;
> l'Avvocatura Distrettuale dello Stato provvederà alle valutazioni di competenza e, se del caso, deciderà di proporre l'eventuale appello avanti al Tribunale di Firenze, quale giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura Distrettuale medesima;
> qualora l'appello venga proposto dalla parte privata soccombente, che ha opposta .il provvedimento amministrativo, la Prefettura trasmetterà all'Avvocatura Distrettuale la documentazione necessaria per sostenere la difesa
E' stata, inoltre. ravvisata l'opportunità di promuovere tra le Prefetture uno scambio dei dati relativi all'andamento del contenzioso avanti ai Giudici di Pace delle rispettive province, con indicazione delle opposizioni accolte e di quelle respinte negli anni 2003-2005.

4. programmi informatici per la gestione dei procedimenti amministrativi.
E' stato concordato che ciascuna Prefettura renda disponibili per le Prefetture, che eventualmente dovessero avanzare richiesta, i programmi informatici utilizzati per la gestione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di codice della strada.
La riunione è terminata alle ore 14.00


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